Cos’è il congedo di maternità?
Il congedo di maternità è quel periodo di astensione obbligatoria retribuita delle lavoratrici. Di norma tale congedo è pari a 5 mesi e va dai due mesi prima della data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto.
Spetta anche in caso di adozione e affidamento di un minore?
Si, alle lavoratrici che hanno adottato un bambino è riconosciuto il diritto al congedo di maternità per un massimo di 5 mesi.
Se durante il congedo dei 5 mesi il minore diventa maggiorenne si interrompe il diritto al congedo?
No, si ha comunque diritto ai 5 mesi complessivi.
Da quando decorrono i 5 mesi del congedo?
Nel caso di adozione nazionale il congedo parte dal giorno successivo dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino. In caso di adozione internazionale, il congedo partirà dal giorno successivo l’ingresso in Italia del bambino.
In caso di adozione internazionale la madre deve utilizzare il congedo esclusivamente dopo l’entrata in Italia del bambino?
No, la madre può utilizzare parte dei 5 mesi di congedo prima che il bambino arrivi in Italia e per tutta la permanenza all’estero necessaria all’incontro con il bambino e per le relative pratiche adottive.
Per la permanenza all’estero si può utilizzare solo il congedo retribuito?
No, per tutto il periodo di permanenza all’estero necessario per le pratiche di adozione la madre può utilizzare il congedo non retribuito. Tale congedo non retribuito spetta ad entrambi i genitori.
Cosa spetta in caso di affidamento?
In caso di affidamento non preadottivo il congedo di maternità ha una durata massima di 3 mesi e può essere utilizzato entro 5 mesi dall’affidamento.
Quando spetta il congedo di paternità?
Nel caso in cui la madre adottiva, lavoratrice dipendente, rinunci al periodo di congedo di maternità lo stesso può essere richiesto in alternativa dal padre lavoratore dipendente. Tale opzione si ha anche in caso di morte o grave infermità della madre, oppure abbandono e in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.