Se stai aspettando dei gemelli, è normale chiederti se cambiano le regole relative al congedo di maternità, al congedo parentale e ai cosiddetti “permessi per allattamento”. Vediamo insieme cosa prevede la normativa vigente.
Il congedo di maternità raddoppia in caso di parto gemellare?
No. In caso di parto gemellare il congedo di maternità non subisce alcuna variazione.
La lavoratrice ha diritto ai consueti cinque mesi di congedo, secondo una delle modalità previste dalla normativa (ad esempio 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, oppure con le diverse modalità di flessibilità consentite dalla normativa).
Il numero dei figli nati non comporta un prolungamento del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
Il congedo di paternità obbligatorio cambia in caso di parto gemellare?
Si. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai 20 giorni lavorativi di congedo previsti dalla normativa, fruibili dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita dei figli.
I giorni di congedo sono indennizzati al 100% della retribuzione e possono essere utilizzati anche in via non continuativa.
Il congedo parentale aumenta in caso di gemelli?
Sì. Il congedo parentale spetta per ciascun figlio.
Questo significa che, in caso di parto gemellare, ciascun genitore matura il diritto ai periodi di congedo parentale previsti dalla legge con riferimento ad ogni bambino nato.
Pertanto, il numero complessivo dei mesi fruibili aumenta rispetto al parto singolo.
Rimangono invece ferme le regole generali relative:
- ai limiti massimi individuali e complessivi previsti dalla normativa;
- all’età del figlio entro la quale può essere fruito il congedo;
- alla misura dell’indennità economica riconosciuta dall’INPS, che può variare in relazione all’anno di nascita del figlio e al periodo richiesto.
I riposi giornalieri (“permessi per allattamento”) raddoppiano?
Sì. In caso di parto plurimo i riposi giornalieri sono raddoppiati.
Pertanto, nel primo anno di vita dei bambini spettano:
- 2 ore giornaliere se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore (anziché una);
- 4 ore giornaliere se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore nel caso di parto plurimo;
- 1 ora giornaliera se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore (anziché due periodi di riposo);
- 2 ore giornaliere se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore nel caso di parto plurimo.
È importante precisare che il raddoppio opera per il parto plurimo indipendentemente dal numero dei figli nati. Pertanto, nel caso di due o più gemelli il beneficio viene comunque semplicemente raddoppiato.
Posso rinunciare ai riposi giornalieri?
Sì. La lavoratrice può decidere liberamente di non fruirne.
Non esiste alcun obbligo di utilizzare i riposi giornalieri nel primo anno di vita dei bambini.
Il datore di lavoro può negare i riposi giornalieri?
No. I riposi giornalieri costituiscono un diritto riconosciuto dalla legge e il datore di lavoro non può negarne la fruizione quando ne ricorrono i presupposti.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente le modalità di utilizzo secondo le procedure adottate dall’azienda.
Il padre può usufruire dei riposi giornalieri?
Sì. I riposi giornalieri possono spettare al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi:
- affidamento esclusivo dei figli al padre;
- morte o grave infermità della madre;
- rinuncia della madre lavoratrice dipendente ai riposi giornalieri;
- madre che non sia lavoratrice dipendente;
- utilizzo delle ore aggiuntive previste in caso di parto plurimo secondo le modalità stabilite dall’INPS.
È necessario presentare domanda all’INPS?
Dipende dal beneficio richiesto.
- Per il congedo di maternità è necessario presentare la domanda all’INPS nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Per il congedo parentale la domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS prima della fruizione.
- Per i riposi giornalieri delle lavoratrici dipendenti del settore privato, normalmente non è richiesta una specifica domanda telematica all’INPS, ma è necessario comunicarne la fruizione al datore di lavoro. Diversamente, in alcune ipotesi che riguardano il padre lavoratore o particolari categorie di lavoratori possono essere richiesti ulteriori adempimenti nei confronti dell’Istituto.
In conclusione
Il parto gemellare non comporta un prolungamento del congedo di maternità, ma determina importanti tutele aggiuntive con riferimento al congedo parentale e ai riposi giornalieri.
In particolare:
- il congedo di maternità resta pari a cinque mesi;
- il congedo parentale spetta per ciascun figlio nato;
- il congedo di paternità obbligatorio raddoppia;
- i riposi giornalieri sono raddoppiati;
Articolo scritto da Antonella Baiano
Consulente del Lavoro